Sez. L, Sentenza n. 469 del 26/01/1989 (Rv. 461582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTA CAUSA DI RECESSO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI CONSEGUENZA ECONOMICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTA CAUSA DI RECESSO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI CONSEGUENZA ECONOMICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
La circostanza che la disciplina contrattuale del rapporto preveda, in relazione ad un comportamento inadempiente del datore di lavoro, determinate conseguenze economiche a carico del medesimo non esclude che tale comportamento possa integrare giusta causa di recesso del lavoratore ove la condotta del datore di lavoro - da valutare non solo sul piano meramente corrispettivo del rapporto ma anche in relazione all'incidenza di essa sullo svolgimento della vita personale e familiare del lavoratore - risulti fonte, per quest'ultimo, di uno stato di grave ed insopportabile disagio. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto decisiva, per escludere la giusta causa di recesso del dipendente, la circostanza che la violazione, da parte della Alitalia, dell'Obbligo di comunicargli nel termine e nei modi previsti la cessazione della prestazione lavorativa all'estero fosse sanzionata dalla corresponsione, in favore del lavoratore medesimo, di un'indennità per ogni giorno di ritardo nello assolvimento dell'Obbligo predetto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)