Sez. L, Sentenza n. 5448 del 07/12/1989 (Rv. 464520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RITARDO DEL DATORE DI LAVORO NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RITARDO DEL DATORE DI LAVORO NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche con riguardo ai dirigenti il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione non può giustificare la risoluzione immediata del rapporto allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria. (V 648/89, mass n 457098; (V 469/89, mass n 461582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)