Sez. L, Sentenza n. 21032 del 28/09/2006 (Rv. 592178 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Procedimento - Termine di quindici giorni per l'applicazione della sanzione disciplinare in caso di mancata presentazione del pubblico dipendente a seguito di rituale convocazione - Inosservanza - Conseguenza - Inefficacia della sanzione irrogata - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il disposto del quinto comma (ultimo periodo) dell'art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, - secondo cui, con riferimento al procedimento disciplinare, "trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni" - si riferisce univocamente alla sola evenienza che il dipendente non si avvalga della facoltà di difendersi e, in tal caso, prescrive di applicare la sanzione nel termine di quindici giorni dalla scadenza del primo termine, non essendo necessarie ulteriori valutazioni dell'Amministrazione; tale disposizione non può essere, invece, estesa alla diversa ipotesi (verificatasi nel caso di specie sottoposto al vaglio della S.C.) di audizione del dipendente, in forza del principio secondo cui le norme sulla decadenza, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)