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Sez. L, Sentenza n. 4260 del 20/07/1984 (Rv. 436186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DI LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DI LIMITI TEMPORALI - ESCLUSIONE.*

In tema di sanzioni disciplinari, l'Esercizio dell'Azione giudiziaria, fatto salvo dal sesto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non è sottoposto a limiti temporali, non essendo ad esso estensibile il termine di venti giorni previsto da detta norma per l'eventuale promozione della Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, atteso che le norme che stabiliscono decadenza sono per loro natura di stretta interpretazione. (Conf 1316/83, mass n 426116; (Conf 38/82, mass n 417726; (Conf 1717/78, mass n 391130).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)