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Sez. 3, Sentenza n. 971 del 11/02/1980 (Rv. 404411 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI O DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404411-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVI MOTIVI O DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*

Le memorie consentite dall'art 378 cod proc civ non hanno altra finalita se non quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni. (Conf 1320/75, mass n 374839; (Conf 2313/73, mass n 365625; (Conf 1875/72, mass n 358919).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)