Sez. 5, Sentenza n. 3292 del 11/02/2009 (Rv. 606737 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Riassunzione nei confronti solo di alcune delle parti - Conseguenze - Estinzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la riassunzione del giudizio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, ove eseguita nei confronti solo di alcune delle parti, non determina l'integrale estinzione del processo, non autorizzando tale conclusione la formulazione in parte difforme dell'art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 392 cod. proc. civ., ed essendo applicabili al processo tributario, in virtù del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 cit., i principi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, nonché i poteri attribuiti al giudice dall'art. 291 cod. proc. civ., anche nel giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)