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Sez. 5, Sentenza n. 23596 del 11/11/2011 (Rv. 620221 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Condizioni - Lite pendente - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di merito dalla Corte di cassazione per vizi determinanti la nullità della sentenza o del procedimento - Versamento dovuto - Entità - Individuazione della parte soccombente - Criterio di riferimento - Ultima sentenza resa sul merito - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620221-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Nelle liti fiscali pendenti a seguito di rinvio, la individuazione della parte soccombente agli effetti della determinazione dell'aliquota del valore della lite da pagare per la definizione della stessa ai sensi dell'art. 16, comma primo, lett. b), nn. 1) e 2) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere fatta sulla base dell'ultima sentenza resa sul merito, pur se la stessa sia stata annullata dalla Corte di cassazione per vizi determinanti la nullità della sentenza o del procedimento, atteso che, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., al quale si conforma l'art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve ritenersi che la sentenza di appello sostituisca sempre ed irreversibilmente la sentenza di primo grado, la quale non è mai soggetta a reviviscenza, senza possibilità di distinguere tra sentenza di appello cassata per i vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. e sentenza di appello cassata per vizio di cui al n. 4 della medesima norma del codice di rito.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)