Sez. 1, Sentenza n. 5886 del 01/07/1997 (Rv. 505620 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Presupposti - Continuità delle girate - Necessità - Conto corrente intestato ad un imprenditore collettivo - Assegno bancario emesso su tale conto - Firma - Menzione del collegamento con l'imprenditore collettivo - Necessità - Relativo controllo della banca - Omissione - Conseguenze.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
La banca che effettua il pagamento di un assegno bancario deve accertare la serie continua delle girate, anche con riguardo alla circostanza nella quale il titolo di credito venga girato o emesso da parte di un imprenditore collettivo, controllando che la firma che dispone della provvista di un conto intestato ad un tale ente menzioni esplicitamente il collegamento tra lo stesso ed il soggetto che spende la qualità in questione. La banca che ometta tale controllo e quindi paghi a soggetto non abilitato, incorre in una specifica responsabilità per il danno che dal pagamento consegua.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 8, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)