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Sez. 1, Sentenza n. 10319 del 09/09/1992 (Rv. 478674 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Avviso di accertamento - Notifica | Avviso di rettifica - Notificazione - Applicazione delle regole previste dagli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Avviso di rettifica emesso contro ciascun socio di una società di fatto - Esecuzione in distinta di una copia al rappresentante della società.
Stato
decisa il 1992-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478674-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Avviso di accertamento - Notifica

Ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'avviso di rettifica va notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposta sui redditi e, quindi, secondo le regole dettate dagli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., come dispone l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 recante le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Pertanto la notifica di un avviso di rettifica, emesso contro ciascun socio di una società di fatto, deve essere eseguita in distinta copia per ciascuno di essi oppure, ex artt. 2257 e 2266 cod. civ., in unica copia ad uno di essi, ma nella specifica veste di rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)