Sez. 1, Sentenza n. 8648 del 21/10/1994 (Rv. 488191 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Accertamento in rettifica - Notifica ad una persona giuridica - Esecuzione nei confronti del rappresentante nei modi e nei luoghi contemplati degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. -Situazioni ostative alla consegna presso la sede - Mancanza - Notificazione - Nullità - Configurabilità - Successiva ingiunzione di pagamento - Illegittimità - Rinnovazione dell'atto ex art. 21 d.P.R. n. 636 del 1972 - Effetti sananti - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di I.V.A., la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica di una persona giuridica (nella specie una società a responsabilità limitata) eseguita nei confronti della persona fisica del rappresentante, nei modi e nei luoghi contemplati dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., in mancanza di situazioni ostative alla consegna preso la sede, è nulla per violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., applicabile in virtù dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'I.V.A., il quale stabilisce che l'avviso in rettifica va notificato nei modi stabiliti per l'accertamento delle imposte sui redditi, e, quindi, a norma dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo le regole dettate dagli artt. 137 e segg. cod. proc. civ.. Tale nullità, non sanabile a mezzo della rinnovazione dell'atto prevista dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n 636 - atteso che tale disposizione si riferisce all'atto impugnato davanti alle Commissioni Tributarie, non ad atti pregressi, e, inoltre, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione il vizio che coinvolga il fondamento della pretesa ereditaria - traducendosi in carenza dell'accertamento, e, quindi in mancanza dell'indefettibile presupposto per l'insorgenza del potere dell'ufficio di procedere a riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento (artt. 54 - 62 del d.P.R. n. 633 del 1972), comporta di per sè l'illegittimità di tale ingiunzione, senza che possa addebitarsi al contribuente, in assenza di un valido atto impositivo, di non aver avanzato anche tesi subordinate circa l'insussistenza del credito con esso esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)