Sez. L, Sentenza n. 3213 del 19/04/1990 (Rv. 466697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - AMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE DI VARI RAPPORTI A TERMINE IN UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - MUTUO CONSENSO DELLE PARTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO UNIFICATO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - AMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE DI VARI RAPPORTI A TERMINE IN UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - MUTUO CONSENSO DELLE PARTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO UNIFICATO - CONFIGURABILITÀ.*
La particolare disciplina stabilita, in materia di Estinzione del rapporto di lavoro, dagli artt. 2118 e seguenti cod. civ. non esclude che possano trovare validità ed operatività tutte quelle manifestazioni bilaterali dell'autonomia negoziale che danno luogo alla fattispecie della risoluzione consensuale del contratto; pertanto, nel caso di conversione di vari rapporti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve ritenersi ammissibile un comportamento risolutore delle parti, relativamente al quale hanno rilievo la durata e l'ampiezza dell'interruzione della prestazione lavorativa, con la conseguente configurabilità - alla stregua di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito - di un mutuo consenso delle parti medesime in ordine alla cessazione del rapporto nel quale i contratti a termine si sono convertiti. (Conf 1153/85, mass n 439277; (Conf 176/85, mass n 438396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)