Sez. L, Sentenza n. 15447 del 05/12/2000 (Rv. 542445 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione di condanna nei confronti di impresa in amministrazione straordinaria - Improponibilità o improseguibilità - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del giudice adito ed emissione di una provvedimento sulla competenza - Impugnazione di tale provvedimento con regolamento di competenza - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Con riguardo a pretese creditorie nei confronti ad una impresa in amministrazione straordinaria, benché si verifichi una situazione di improponibilità - o, se proposta, di improseguibilità- della domanda fino a quando i crediti stessi non siano fatti valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, qualora tuttavia il giudice investito delle suddette pretese non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda (in base all'indicato motivo) ma si sia pronunciato sulla competenza, avverso il relativo provvedimento è ammissibile il regolamento di competenza. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza con la quale il pretore del lavoro adito aveva affermato la propria competenza a trattare una controversia instaurata da un ex dipendente di una impresa in amministrazione straordinaria al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del subito licenziamento, l'ordine di reintegra e la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)