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Sez. U, Sentenza n. 8635 del 03/10/1996 (Rv. 499877 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Domanda di pagamento di un corrispettivo dovuto da un' impresa sottoposta a liquidazione coatta - Improponibilità o improseguibilità - Provvedimento relativo del giudice adito - Regolamento di competenza o preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499877-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI

Con riguardo a pretesa creditoria (nella specie, corrispettivi maturati nel corso di un rapporto di agenzia) nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione di improponibilità o, se proposta, d'improseguibilità della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura. Ne deriva che, qualora il giudice investito di tale pretesa dichiari, per l'indicato motivo, l'inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia attiene al merito - e non alla competenza - e non è enunciativa di un difetto temporaneo di giurisdizione - trattandosi di semplice differimento dell'esercizio del potere giurisdizionale -, con la conseguenza che, avverso la stessa, sono inammissibili sia il regolamento di competenza, sia quello preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)