Sez. 4, Sentenza n. 20559 del 24/02/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231353 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Infortunio verificatosi fuori dall'orario di servizio - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il legale rappresentante della società , quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall'orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)