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Sez. 4, Sentenza n. 44206 del 25/09/2001 Ud. (dep. 10/12/2001) Rv. 221149 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Cantiere edile presidiato da cautele mirate ad escludere l'ingresso di terzi - Situazioni di rischio determinate da violazione di prescrizioni antiinfortunistiche - Infortunio occorso a persona introdottasi abusivamente nel cantiere - Interruzione del nesso causale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221149-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità colposa per infortuni maturati nell'ambito di un cantiere edile, il comportamento del soggetto che violi con consapevolezza le cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un'area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel fondo, comporta una interruzione del nesso causale tra l'evento ed ogni violazione di prescrizioni antinfortunistiche eventualmente riferibile all'interessato quale datore di lavoro. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni occorse a persona - per altro sua dipendente - precipitata nel vano destinato ad alloggiare l'ascensore di un edificio in costruzione, considerando che l'interessato, introdottosi abusivamente nel cantiere fuori dell'orario di lavoro, aveva rimosso la rudimentale staccionata predisposta nell'attesa di un presidio più adeguato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)