Sez. L, Sentenza n. 11541 del 25/07/2003 (Rv. 565434 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Indennità premio di servizio - Servizio alle dipendenze dello Stato e servizio in favore di un ente locale - Ricongiunzione - Graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - Servizio non continuativo - Computo - Ammissibilità - Mancata iscrizione al Fondo di previdenza - Irrilevanza ex legge n. 761 del 1973 - Contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO
La ricongiunzione dei servizi resi alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, ed ai fini dell'indennità premio di servizio, va effettuata calcolando anche il servizio "non continuativo" prestato come graduato o militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, anche se per esso non via sia stata iscrizione al Fondo di previdenza e non siano stati versati i relativi contributi previdenziali, in quanto detto servizio, in virtù della legge 1 novembre 1973, n. 761 ed ex art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, equivale al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato. Sè può porsi un problema di compatibilità con il precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost. circa l'obbligo d'indicazione dei mezzi di copertura finanziari, atteso che il destinatario di tale precetto è esclusivamente il legislatore, non il giudice, e che anche lo Stato è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti verso i soggetti privati dalla corretta applicazione delle norme giuridiche.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81 com. 4, Regio Decr. 26/02/1928 num. 619 CORTE COST., Legge 22/06/1954 num. 523 art. 12 com. 1, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 13, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 19, Legge 19/01/1942 num. 22 art. 1, Decreto Legisl. 15/04/1948 num. 1041 art. 1, Legge 01/11/1973 num. 761, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 53 n. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)