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Sez. L, Sentenza n. 1708 del 05/02/2003 (Rv. 560264 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO | Indennità premio di servizio - Servizio alle dipendenze dello Stato e servizio in favore di un ente locale - Ricongiunzione - Graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - Servizio non continuativo - Computo - Ammissibilità - Mancata iscrizione al Fondo di previdenza - Irrilevanza ex legge n. 761 del 1973.
Stato
decisa il 2003-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560264-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO

La ricongiunzione dei servizi resi alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, ed ai fini dell'indennità premio di servizio, va effettuata calcolando anche il servizio "non continuativo" prestato come graduato o militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, anche se per esso non vi sia stata iscrizione al Fondo di previdenza e non siano stati versati i relativi contributi previdenziali, in quanto detto servizio, in virtù della legge 1 novembre 1973, n. 761 ed ex art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, equivale al servizio reso nelle categorie del personale di ruolo dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 12, Legge 01/11/1973 num. 761, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 17, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 19, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 53 n. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)