diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2885 del 10/03/1992 (Rv. 476173 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione - Condizioni - Violazioni non consistenti in omissioni contributive ma strettamente connesse con queste ultime - Inclusione - Fattispecie in tema di mancata denuncia allo SCAU di giornate lavorative effettuate da salariati agricoli.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476173-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative, la competenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 35 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 è riservata agli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie anche nelle ipotesi di violazioni che non consistono nell'omissione di contributi sempre che alla stregua della specifica fattispecie sussista una stretta connessione tra la infrazione contesta ed il mancato pagamento dei contributi per cui quest'ultima ne derivi inevitabilmente. (Nella specie, è stata cassata la decisione dei giudici di merito che aveva annullato, in quanto adottata da organo incompetente, l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro per la mancata denuncia allo SCAU di giornate lavorative effettuate da salariati agricoli).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)