Sez. U, Sentenza n. 20469 del 24/10/2005 (Rv. 584379 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Deposito degli atti a disposizione delle parti e fissazione della seduta di discussione - Modalità e criterio.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale, gli artt. 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)