Sez. U, Sentenza n. 4432 del 27/07/1984 (Rv. 436332 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO, INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, IN SEDE DI RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE - DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DELLE PARTI E FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI DISCUSSIONE - MODALITÀ E CRITERIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PROCEDIMENTO, INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, IN SEDE DI RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE - DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DELLE PARTI E FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI DISCUSSIONE - MODALITÀ E CRITERIO.*
Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in Sede di ricorso contro le deliberazioni del consiglio dell'ordine territoriale (nella specie, in materia di iscrizione agli albi), gli artt. 60 e 61 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ove dispongono che gli Atti devono essere depositati a disposizione delle parti per il termine di dieci giorni e che la seduta di discussione non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine, non ostano a che il provvedimento presidenziale di fissazione di quella seduta sia adottato durante il periodo del deposito, purché il giorno della seduta medesima non sia anteriore alla suddetta data.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)