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Sez. 5, Sentenza n. 22943 del 07/12/2004 (Rv. 579063 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili - Domanda di rimborso - Silenzio - Rifiuto - Impugnazione - Successiva adozione di formale provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso - Giudizio intrapreso - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579063-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'amministrazione finanziaria, salvo espressa disposizione di legge, conserva il potere di provvedere sulle domande di rimborso a tempo indefinito, fino a che il diritto ex adverso vantato non si sia prescritto, fermo in ogni caso che, trascorsi inutilmente novanta giorni dalla presentazione della domanda, si deve intendere formato il silenzio-rifiuto, che il contribuente è legittimato ad impugnare. Ne consegue, nel caso venga instaurato tale giudizio, che l'eventuale successiva adozione di provvedimenti formali di rigetto da parte dell'amministrazione non può, in ogni caso, pregiudicare l'esercizio dell'azione recuperatoria intrapresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)