Sez. 5, Sentenza n. 38349 del 13/07/2011 Ud. (dep. 24/10/2011) Rv. 250949 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Fotocopia del permesso per l'accesso a zona di traffico limitato, esposto sul parabrezza dell'auto - Integrazione del reato di cui all'art. 482 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)