Sez. 5, Sentenza n. 7385 del 14/12/2007 Ud. (dep. 18/02/2008) Rv. 239112 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Copia di una falsa ordinanza di custodia cautelare esibita per simulare una truffa da parte del destinatario del provvedimento coercitivo ed ottenere una dilazione di pagamento - Integrazione del reato di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Non integra il delitto di falsità materiale (art. 476 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di ottenere una dilazione di pagamento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento giudiziario originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.(Nella specie, l'imputato aveva esibito ad una banca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di soggetto che l'imputato intendeva far apparire come responsabile di truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dilazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)