Sez. 6, Sentenza n. 1218 del 06/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 151414 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
In presenza di elementi seri e concreti, che denotino l'esistenza di una alterazione mentale, il giudice del dibattimento è tenuto a disporre perizia psichiatrica a norma dell'art. 455 cod. proc. pen. (Conf mass n 138984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)