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Sez. 6, Sentenza n. 1218 del 06/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 151414 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151414-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

In presenza di elementi seri e concreti, che denotino l'esistenza di una alterazione mentale, il giudice del dibattimento è tenuto a disporre perizia psichiatrica a norma dell'art. 455 cod. proc. pen. (Conf mass n 138984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)