Sez. 2, Sentenza n. 3369 del 11/12/1973 (Rv. 367291 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PARIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 LUGLIO 1971, N 170 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PARIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 LUGLIO 1971, N 170 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
La norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 nel testo che risulta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 170, secondo il quale anche gli operai hanno diritto alla pensione di invalidita se la loro capacita di guadagno e ridotta a meno della meta, e applicabile in tutti i giudizi in corso nei quali si discuta della misura dell'invalidita dell'assicurato. (Conf 1681/73, mass n 364597).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)