Sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010 (Rv. 612850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE | Responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore - Condizioni - Vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE
La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all'assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)