Sez. L, Sentenza n. 12899 del 19/12/1997 (Rv. 511077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE | Responsabilità solidale per i crediti del lavoratore - Presupposto - Vigenza del rapporto al momento del trasferimento - Necessità - Crediti del lavoratore cessato in epoca antecedente - Responsabilità solidale del cessionario - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE
La disciplina posta dal secondo comma l'art. 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77\187 del 14 febbraio 1977), che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) - disciplina che deve essere interpretata in conformità della direttiva suddetta, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale - presuppone (al pari di quella prevista dal primo e dal terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda, così come peraltro espressamente prevede l'art. 3, punto 1, della citata direttiva, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (tra i quali rientrano anche i crediti dei lavoratori a prescindere, in tal caso, dall'eventuale risoluzione del rapporto prima della cessione), ove risultino dai libri contabili obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2560, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)