Sez. 3, Sentenza n. 18515 del 16/01/2015 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263772 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Traffico illecito - Mezzo di trasporto - Terzo estraneo al reato - Confisca obbligatoria - Operatività - Condizioni - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)