Sez. 3, Sentenza n. 46012 del 04/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 241771 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Traffico illecito - Mezzo di trasporto - Terzo estraneo al reato - Confisca obbligatoria - Operatività - Condizioni - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)