Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014 (Rv. 632103 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE | Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE
In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)