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Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014 (Rv. 632103 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE | Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632103-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE

In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)