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Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE | Nullità o irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti -
Stato
decisa il 2021-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662640-02

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE

In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore.

Cod. Civ. art. 2929

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)