Sez. L, Sentenza n. 17104 del 22/07/2009 (Rv. 610412 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Emissione dell'ordinanza ingiunzione - Condizioni - Previa audizione dell'intimato - Necessità - Pendenza di altro procedimento avente ad oggetto lo stesso illecito - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di audizione dell'intimato che ne abbia fatto specifica richiesta, nel procedimento volto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non viene meno per effetto della pendenza, tra le stesse parti, di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima condotta illecita, e della conseguente possibilità per l'intimato di far valere, in quella sede, le proprie difese. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'audizione fosse resa superflua dalla pendenza del ricorso avverso il verbale di contestazione dell'illecito).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)