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Sez. 5, Sentenza n. 5467 del 29/02/2008 (Rv. 602399 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Obbligo della p.a. di audizione dell'opponente - Presupposti - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602399-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l'amministrazione aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)