Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 07/07/1973 (Rv. 365052 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - EFFICACIA - AZIONE DI SIMULAZIONE - EFFETTI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - EFFICACIA - AZIONE DI SIMULAZIONE - EFFETTI.*
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, a norma dell'art 2700 cod civ, e limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonche ai fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza; essa, invece, non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti, ossia alla veridicita ed esattezza delle dichiarazioni stesse, che possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Colui che agisce in simulazione contro un negozio contenuto in un atto pubblico, non contesta le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma tende a dimostrare che quei fatti e quelle dichiarazioni, non sono espressione della reale, effettiva volonta delle parti contraenti. (V 406/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)