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Sez. 2, Sentenza n. 5013 del 30/05/1996 (Rv. 497892 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Intrinseca verità delle dichiarazioni - Esclusione - Prova della simulazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497892-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA

A norma dell'art. 2700 cod. civ., l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, nonché dalla provenienza delle dichiarazioni delle parti, ma non anche dell'intrinseca verità delle dichiarazioni medesime che, pertanto, possono essere contrastate al fine di dimostrarne la simulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)