Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184903 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Anche nel procedimento di prevenzione trova applicazione l'art. 198, commi secondo e terzo cod. proc. pen. per cui non è stabilita a pena di inammissibilità la presentazione dell'appello esclusivamente nella cancelleria della Corte d'appello territorialmente competente per il giudizio di secondo grado. (fattispecie in tema di ricorso riguardante la confisca eseguita a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965). (V mass n 181669, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)