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Sez. 1, Sentenza n. 1717 del 09/06/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181669 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181669-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - LIMITI.*

La riserva contenuta nel primo comma dell'art. 198 cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla ricezione della dichiarazione di impugnazione da parte del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che in tema di impugnazioni nel procedimento di prevenzione - disciplinate, per espresso richiamo dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956, dall'art. 640 cod. proc. pen. - se è autorizzata la deroga alla disciplina generale contemplata dal predetto art. 640, comma terzo, cod. proc. pen., è tuttavia applicabile il terzo comma dell'art. 198 cod. proc. pen. e pertanto le parti private e i difensori possono presentare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emanato il provvedimento. (V mass n 170369; (V mass n 168485; (Conf mass n 171837; (contra mass n 167748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)