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Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 09/07/2010 (Rv. 614076 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite della verità oggettiva della notizia - Peculiarità - Rispetto delle regole deontologiche e della riservatezza - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614076-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo nel quale si denunciava l'inattendibilità dei risultati di analisi cliniche effettuate da un laboratorio, al quale erano stati consegnati campioni di the spacciati per liquido organico umano, senza che tale inganno fosse rilevato nel corso delle analisi).

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 1 com. 2, Costituzione art. 15, Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)