Sez. 6, Sentenza n. 1394 del 04/11/1993 Ud. (dep. 08/02/1994) Rv. 196950 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Circostanze | Effetto devolutivo - Richiesta di circostanze generiche - Possibilità di escludere l'attenuante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Circostanze
I poteri di cognizione e di decisione del giudice di appello (art. 597 cod. proc. pen.) comprendono, oltre ai capi della sentenza esplicitamente impugnati, quelli che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi di gravame, risultino tuttavia ad essi legati con un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica. Ne consegue che, in presenza di censure relative alla ritenuta responsabilità penale ed a richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, di concessione di attenuanti generiche, senza alcuna contestazione, neppure implicita, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, il giudice di appello non ha il potere di valutare se il quantitativo di stupefacente sequestrato possa essere considerato "non ingente".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)