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Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 23/02/2012 (Rv. 621296 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Esecuzione immobiliare anteriore all'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa - Creditore ipotecario per mutuo fondiario surrogato dall'assegnatario del bene - Richiesta di ammissione al passivo - Spese per la liberazione dell'immobile dall'ipoteca e per la surroga - Collocazione nello stesso grado ipotecario del credito principale - Presupposti - Previsione con patto espresso - Necessità - Mero richiamo alle spese - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621296-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall'ipoteca l'immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, già creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l'originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell'art.2855 cod. civ. fa collocare nel medesimo grado le spese dell'atto di costituzione dell'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell'immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)