Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 29/01/2009 (Rv. 606480 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Iscrizione al passivo di un credito per capitale assistito da ipoteca - Disciplina relativa alla collocazione nello stesso grado delle spese di costituzione, iscrizione, rinnovazione dell'ipoteca - Estensione ai compensi per l'anticipata estinzione del mutuo, ai premi di assicurazione ed ai "rischi di cambio" - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
L'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, per premi di assicurazione e per i cd. "rischi di cambio"; ciò in quanto l'art. 2855, comma 1, cod. civ. fa riferimento a specifiche spese relative alla costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, non assimilabili a quelle garanzie supplementari correlate a determinati rischi, da cui la banca ha inteso premunirsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)