Sez. 5 - , Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022 (Rv. 665306 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RIMBORSI - TERMINI DI DECADENZA | Imposta ipotecaria e catastale - Presupposto - Atto traslativo di proprietà - Rilevanza del collegamento negoziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RIMBORSI - TERMINI DI DECADENZA
In tema di imposta ipotecaria e catastale, al fine dell'integrazione del presupposto impositivo è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, al di là del "nomen iuris" utilizzato e senza che rilevi fiscalmente l'eventuale collegamento negoziale con altri atti, che rimangono suscettibili di autonoma tassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione in misura proporzionale della imposta ipotecaria e catastale relativa al conferimento di immobili in una società inglese, escludendo la configurabilità di un atto istitutivo di "trust" in quanto nell'atto non erano indicati i riferimenti al "trust" estero non registrato in Italia).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)