Sez. 5 - , Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 (Rv. 657589 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE | Vincolo di destinazione - Presupposto impositivo - Esclusione - Imposta di donazione, registro e ipocatastale - Effettività del trasferimento di ricchezza - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE
In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di "trust" cd. autodichiarato, ove disponente e "trustee" coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)