Sez. L, Sentenza n. 6645 del 13/06/1995 (Rv. 492829 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Prova contraria del destinatario - Ammissibilità - Estensione al mittente - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - Insussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)
La disposizione di cui all'art. 1335 cod. civ., che, nel prevedere la presunzione di conoscenza di una dichiarazione da parte del destinatario dal momento in cui essa giunge al suo indirizzo, fa salva la possibilità per il destinatario stesso di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, non consente l'estensione al mittente della suddetta possibilità di prova della mancata conoscenza, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva in quanto pone una eccezione rispetto alla regola della presunzione di conoscenza. Nè tale disposizione di lede il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa la disomogeneità concessa al destinatario è infatti tesa ad assicurare, in ipotesi eccezionali nella quali la presunzione apparirebbe iniqua, il prevalere del principio della effettiva conoscenza, mentre accordare analoga facoltà all'autore della dichiarazione sarebbe soltanto in funzione di agevolargli la possibilità di revoca della stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)