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Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 05/06/1987 (Rv. 453515 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL DESTINATARIO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453515-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL DESTINATARIO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*

Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario (nella specie, denunzia dei vizi della cosa venduta), vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'Onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. (V 4083/78, mass n 393696; (V 2557/70, mass n 348898).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)