Sez. 2, Ordinanza n. 188 del 25/03/1980 (Rv. 405612 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ORDINANZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE PER MORTE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE - COMUNICAZIONE PERSONALE DELL'ORDINANZA AL RICORRENTE MEDESIMO E CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ORDINANZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE PER MORTE DEL DIFENSORE DEL RICORRENTE - COMUNICAZIONE PERSONALE DELL'ORDINANZA AL RICORRENTE MEDESIMO E CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE - NECESSITA.*
Anche se il giudizio di Cassazione e dominato dall'impulso d'ufficio con la conseguenza che la morte del difensore non produce l'interruzione del processo, peraltro quando l'ordinanza di integrazione del contraddittorio non sia stata notificata al difensore del ricorrente per essere deceduto, deve disporsi a garanzia del diritto di difesa ex art 24 Costituzione la comunicazione personale dell'ordinanza al ricorrente - perche sia posto in grado di deliberare in proposito e di nominare un nuovo difensore - nonche la concessione all'uopo di un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)