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Sez. T, Ordinanza n. 134 del 02/01/2026 (Rv. 676431-01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Annualità di imposta anteriori al 2009 - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Presunzione semplice - Utilizzabilità. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676431-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Amministrazione finanziaria può valersi dei medesimi fatti (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) alla stregua di presunzione semplice ex art. 2729 c.c..

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)