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Sez. 5 - , Sentenza n. 31243 del 29/11/2019 (Rv. 655944 - 02)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Prova per anni di imposta antecedenti al 1 luglio 2009 - Ammissibilità - Presunzione semplice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655944-02

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato – emergente dalla c.d. "lista Falciani" – che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)