Sez. 2, Sentenza n. 7069 del 02/03/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178613 - 01
REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - IN GENERE - SISTEMA SANZIONATORIO - MECCANISMO - DIPENDENZA DALLE SINGOLE PENE EDITTALI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO PIÙ GRAVE - SPECIFICAZIONE DEGLI AUMENTI PER I REATI UNIFICATI IN CONTINUAZIONE - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE - RATIO.*
REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - IN GENERE - SISTEMA SANZIONATORIO - MECCANISMO - DIPENDENZA DALLE SINGOLE PENE EDITTALI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO PIÙ GRAVE - SPECIFICAZIONE DEGLI AUMENTI PER I REATI UNIFICATI IN CONTINUAZIONE - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE - RATIO.*
Il giudice ha la facoltà e non l'Obbligo di determinare l'aumento di pena apportato a quella base per ciascun reato unificato col vincolo della continuazione. Infatti, il meccanismo sanzionatorio previsto dal primo comma dell'art. 81 cod. pen., dopo la riforma apportata dall'art. 8 legge 7 giugno 1974, n. 220, al pari di quello stabilito dal capoverso della stessa norma, è svincolato, qualora ricorrano le condizioni per l'unificazione dei reati concorrenti, dalle singole pene edittali stabilite per ciascuno dei reati unificati e ciò perché la ragion d'essere della riforma fu quella di adeguare il regime sanzionatorio al comportamento delinquenziale dell'agente - globalmente valutato, malgrado la pluralità e l'eterogeneità delle azioni criminose poste in essere - prescindendo, quindi, dalla formale diversità delle violazioni di legge compiute. (V mass n 151445; (V mass n 142467; (Conf mass n 153496).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)