Sez. L, Sentenza n. 3025 del 10/04/1990 (Rv. 466567 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DI PERSONA GIURIDICA O DI SOCIETÀ COMMERCIALI - GIURAMENTO "DE VERITATE" - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DI PERSONA GIURIDICA O DI SOCIETÀ COMMERCIALI - GIURAMENTO "DE VERITATE" - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il giuramento sia decisorio che suppletorio può essere deferito ad una persona giuridica o ad una società commerciale nella persona di chi ne ha la rappresentanza legale; esso però è inammissibile ove, trattandosi di giuramento "de veritate" (e non già "de notitia" o "de scientia"), abbia ad oggetto fatti di cui il rappresentante medesimo non sia stato l'autore. (V 102/85, mass n 439170; (V 3495/81, mass n 414094).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)