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Sez. L, Sentenza n. 3025 del 10/04/1990 (Rv. 466567 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DI PERSONA GIURIDICA O DI SOCIETÀ COMMERCIALI - GIURAMENTO "DE VERITATE" - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466567-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DI PERSONA GIURIDICA O DI SOCIETÀ COMMERCIALI - GIURAMENTO "DE VERITATE" - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giuramento sia decisorio che suppletorio può essere deferito ad una persona giuridica o ad una società commerciale nella persona di chi ne ha la rappresentanza legale; esso però è inammissibile ove, trattandosi di giuramento "de veritate" (e non già "de notitia" o "de scientia"), abbia ad oggetto fatti di cui il rappresentante medesimo non sia stato l'autore. (V 102/85, mass n 439170; (V 3495/81, mass n 414094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)